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Bollo auto si prescrive in tre anni

  Pubblicato il 06 Set 2017  11:19
Cassazione Civile, sez. VI-T, ordinanza 25/08/2017 n° 20425
La tassa automobilistica si prescrive in tre anni che decorrono dal primo gennaio dell’anno successivo a quello previsto per il pagamento.
Da quel momento bisogna attendere trentasei mesi, trascorsi i quali la cartella di pagamento notificata dall’agente di riscossione è da considerarsi illegittima, e che tuttavia, al fine di far valere la prescrizione, il contribuente ha l’onere di impugnare l’atto innanzi la giustizia tributaria.
E’ quanto ribadito dalla VI Sezione civile, sottosezione tributaria, della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 20425 depositata il 25 agosto scorso.
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La vicenda
La CTR del Lazio, con una sentenza depositata nel luglio 2015, accolse l’appello proposto nei confronti di Equitalia da una donna, la quale lamentava il rigetto del ricorso, proposto dalla medesima contribuente, contro l’avviso di intimazione del pagamento del bollo auto relativo all’annualità 2001. L’agente di riscossione ricorre per cassazione avverso la decisione del giudice di seconde cure.
 
Il ricorso di legittimità
Equitalia lamenta l’erroneità della pronuncia resa dalla Commissione Regionale nella parte in cui ha escluso che l’omessa impugnazione della cartella di pagamento, in relazione alla quale era stato in seguito emesso l’avviso d’intimazione impugnato, avesse comportato l’applicabilità, alla fattispecie, del termine decennale di prescrizione .
 
La decisione della Corte
Il collegio di legittimità respinge il ricorso, confermando la tesi sostenuta dalla contribuente innanzi il giudice d’appello. Nel caso esaminato, riguardante la riscossione della tassa automobilistica, soggetta a termine di prescrizione triennale (ai sensi del D.L. n. 953 del 1982, art. 5, comma 51, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 53 del 1983 e modificato dal D.L. n. 2 del 1986, art. 3 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 60 del 1986), la decisione impugnata dall’ente ricorrente risulta conforme a un principio di diritto già espresso dalle Sezioni Unite della stessa Corte di Cassazione, non comportando l’omessa impugnazione della cartella, nei termini, l’applicabilità del termine ordinario di prescrizione in ordine alla successiva notifica dell’intimazione di pagamento.
Il precedente
La VI Sezione Civile ribadisce l’orientamento in conformità del quale (Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, sentenza 17 novembre 2016, n. 23397 ), il principio di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio fissato per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva, produce solamente l’effetto sostanziale dell’irretrattabilità del credito, bensì non anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c. , e si applica con riguardo a tutti gli atti, in ogni modo denominati di riscossione mediante ruolo, di modo che, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione più breve di quella decennale ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c. , eccetto che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.