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Separazione: i criteri per la competenza territoriale sull’istanza ex art. 710 Cpc

  Pubblicato il 11 Gen 2017  12:00
Tribunale, Padova, sez. I civile, ordinanza 09/11/2016
Il Tribunale Collegiale di Padova è tornato ad esprimersi in materia di competenza territoriale in caso di ricorso per la modifica delle condizioni di separazione ex articolo 710 c.p.c., ribadendo il proprio consolidato orientamento.
La ricorrente adiva il Tribunale patavino in quanto luogo in cui è sorta l’obbligazione, invocando l’articolo 20 c.p.c. e quindi il foro alternativo per le cause relative a diritti di obbligazione. All’uopo la stessa faceva riferimento al consolidato orientamento, secondo cui “ai giudizi di modifica delle condizioni economiche stabilite nella separazione si applicano gli ordinari criteri di competenza e quindi oltre al foro generale delle persone fisiche è competente anche il foro concorrente relativo alle obbligazioni: pertanto, sussiste la competenza del tribunale che ha pronunciato o ha omologato la separazione, nel cui circondario sono sorte le obbligazioni di cui si tratta” (Cass. 4099/2001 e 22394/2008).
Il resistente si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente l’incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Vicenza, ritenendo necessario riferirsi al foro generale delle persone fisiche ex articolo 18 c.p.c.
In particolare, il resistente faceva riferimento ad una recente pronuncia del Tribunale di Milano con cui si riteneva di “escludere, per i procedimenti istaurati ex art. 710 c.p.c., la competenza del Tribunale innanzi al quale sia stata definita la separazione (giudiziale o consensuale) allorquando nel medesimo circondario non sia stanziata la residenza di parte convenuto” (Tribunale di Milano, decreto 30.01.2013).
Il Tribunale di Padova, nella fattispecie che impegna, ha ritenuta infondata l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata nei termini di cui sopra.
Il Collegio giudicante ha difatti rilevato che la pronuncia richiamata dal ricorrente non appare rappresentativa di un orientamento consolidato ed è anzi contraddetta da pronunce di Cassazione di indirizzo diverso.
A sostegno di tale assunto viene citata una recentissima pronuncia della Suprema Corte ha statuito che è territorialmente competente il giudice del luogo dove il divorzio o la separazione sono avvenuti, vale a dire il luogo ove l’obbligo di mantenimento è sorto ed è stato quantificato. 
Ai sensi dei principi ordinari di competenza, si fa luogo al criterio del luogo in cui è sorta l’obbligazione controversa (Cass., 8016/2013).
Nell’ordinanza in commento è stata quindi disattesa la nuova e peculiare pronuncia meneghina, con rigetto dell’eccezione di incompetenza de qua.
In mancanza di una specifica disposizione sulla competenza territoriale nei giudizi exarticolo 710 c.p.c., non emergono difatti ragioni per escludere l’applicazione del criterio di competenza di cui all’articolo 20 c.p.c. (criterio ordinario di competenza per le cause relative a diritti di obbligazione, alternativo rispetto al foro generale della residenza del convenuto).