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Pignoramento inefficace senza deposito di copie informatiche e attestazione di conformità

  Pubblicato il 26 Set 2016  09:21
Tribunale, Milano, sez. III civile, sentenza 29/06/2016
Il pignoramento immobiliare deve ritenersi inefficace ai sensi dell’art. 557 c.p.c. se, entro i termini di legge, non vengono depositate le copie informatiche del pignoramento, del titolo e del precetto munite dell’attestazione di conformità.
Il Tribunale di Milano, con la sentenza del 29 giugno 2016, conferma la decisione del giudice dell’esecuzione e respinge il reclamo proposto avverso il provvedimento che aveva dichiarato l’inefficacia del pignoramento a causa del tardivo deposito delle copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell’atto di pignoramento così come disposto dall’art. 557 c.p.c., confermando, quindi, l’inefficacia del pignoramento.
Più precisamente il reclamante sosteneva la mera irregolarità, comunque sanata per raggiungimento dello scopo, del deposito di copie non attestate di conformità, anche evidenziando la carenza delle specifiche tecniche sull'attestazione di conformità al tempo dei depositi dei documenti di cui si discute.
Il Collegio milanese, discostandosi dall’orientamento giurisprudenziale che aveva caratterizzato, sulla medesima questione, le più recenti decisioni, dichiara quindi inefficace il pignoramento ove, entro il termine stabilito dalla norma, il creditore non abbia depositato telematicamente le copie informatiche (scansioni) degli atti indicati dall’art. 557 c.p.c. munite dell’attestazione di conformità.
In ordine di tempo, era stato il Tribunale di Caltanissetta, il 1 giugno 2016, l’ultimo ufficio giudiziario a pronunciarsi sulle conseguenze processuali del mancato deposito dell’attestazione di conformità del titolo, del precetto e del pignoramento al momento dell’iscrizione a ruolo della procedura esecutiva, ritenendo che “la corretta interpretazione della norma di cui all’art. 543 co. 4 ultimo periodo - la quale prescrive che debba essere dichiarata l’inefficacia del pignoramento laddove il creditore non provveda al deposito degli atti di cui al secondo periodo al momento dell’iscrizione al ruolo della procedura, da effettuarsi entro trenta giorni dalla consegna al creditore da parte dell’ufficiale dell’originale dell’atto di citazione – sia nel senso che la detta inefficacia possa essere dichiarata laddove sia accertata la mancata tempestiva iscrizione al ruolo ed il contestuale deposito dell’atto di pignoramento, del titolo e del precetto, senza che alcuna conseguenza possa derivare dalla mera assenza della attestazione di conformità dei detti atti agli originali. Tale omissione dà luogo ad una mera irregolarità, che, in ogni caso, può essere sanata dal successivo deposito degli atti in originale, soprattutto in assenza di formale contestazione sulla effettiva conformità da parte del debitore...”.
Tale decisione confermava, con motivazioni più o meno simili, le precedenti emesse dal Tribunale di Bologna (22 ottobre 2015) dal Tribunale di Pesaro (19 gennaio 2016, n. 42) e dal Tribunale di Bari (4 maggio 2016) mentre, al pari di quelle appena citate, si poneva in netto contrasto con la ormai storica decisione del Tribunale di Pesaro che il 10 giugno 2015 aveva dichiarato l’inefficacia del pignoramento causa la mancata presenza dell’attestazione di conformità degli atti più sopra richiamati.
Con la decisione del 29 giugno 2016 è questa volta la Sezione III Civile del Tribunale di Milano a pronunciarsi, a seguito di reclamo proposto ex art. 630 c.p.c., sulla questione relativa alle conseguenze processuali derivanti dal mancato deposito dell’attestazione di conformità del titolo, del precetto e del pignoramento al momento dell’iscrizione a ruolo della procedura esecutiva.
Prima di passare alle argomentazioni con le quali il Tribunale di Milano si è pronunciato a seguito del reclamo proposto ex art. 630 c.p.c., è opportuno richiamare l’attenzione del lettore sulle norme che impongono, al difensore del creditore procedente, di attestare la conformità dei citati atti in fase di iscrizione a ruolo del pignoramento o comunque entro il termine indicato dalla relativa norma.
A tal proposito è possibile far riferimento a due disposizioni: la prima, specifica per le espropriazioni mobiliari, immobiliari e presso terzi (introdotta dall’articolo 18 deldecreto legge n. 132/14 convertito con la legge 10.11.2014 n. 162) e, la seconda, avente portata generale ed applicabile ogni qual volta il difensore depositi telematicamente le copie informatiche (scansioni) di atti di parte o provvedimenti del giudice, così come disposto dall’articolo 16 decies del decreto legge 179/12 introdotto dalla legge 6 agosto 2015 n. 132 che ha convertito il decreto legge n. 83/2015.
Art. 18 D.L. 132/2014:
è ormai noto che l’art. 18 del D.L. 132/14 ha modificato, oltre al comma 2 dell’art. 16 bis del D.L. 179/12, anche gli articoli 518 c.p.c. (pignoramento mobiliare), 543 c.p.c.(pignoramento presso terzi) e 557 c.p.c. (pignoramento immobiliare) disponendo che il creditore (e quindi il suo difensore) debba depositare, entro i termini indicati dalle rispettive disposizioni, la nota di iscrizione a ruolo con le copie conformi del:
processo verbale, titolo esecutivo e precetto nel pignoramento mobiliare,  
atto di citazione, titolo esecutivo e precetto nel pignoramento presso terzi
titolo esecutivo, precetto, atto di pignoramento, nota di trascrizione nelpignoramento immobiliare
con la specifica previsione che, in mancanza di deposito di quanto indicato entro i termini fissati dagli articoli di riferimento, il pignoramento perde la sua efficacia.
Art. 19 L. 132/15:
l’articolo 19 della legge 132/15 che ha convertito il D.L. n. 83 del 2015, ha introdotto, nel D.L. n. 179 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, gli articoli 16 decies e 16 undecies; l'articolo 16 decies attribuisce espressamente al difensore quando deposita con modalità telematiche la copia informatica (scansione) di un atto processuale di parte o di un provvedimento  del  giudice formato su supporto analogico (cartaceo) e detenuto  in  originale  o  in  copia conforme,  il potere o, per meglio dire, l'obbligo  di attestare la conformità della copia al predetto atto.
E’ opportuno, sotto il profilo normativo, aver fatto la precisazione di cui sopra affinchè sia chiaro che, dal 6 agosto 2015, all’obbligo della conformità così come disposta dalla legge 132/14 per i procedimenti esecutivi si sia “aggiunto” (e non solo per questi) quello previsto dall’art. 16 decies introdotto dall’art. 19 della legge n. 132/15.
Ciò che risalta in maniera palese dall’analisi delle due disposizioni (articolo 18 legge 132/14 e articolo 19 legge 132/15) è che mentre la prima, in caso di mancato deposito dell’attestazione di conformità, prevede (agli articoli 518 c.p.c. (pignoramento mobiliare), 543 c.p.c. (pignoramento presso terzi) e 557 c.p.c. (pignoramento immobiliare) quale conseguenza processuale, quella dell’inefficacia del pignoramento, la seconda non prevede formalmente conseguenza alcuna.
Altra opportuna distinzione da fare, per meglio comprendere la decisione in commento, è quella relativa alle modalità da utilizzare per attestare la conformità delle copie informatiche e quindi, posto l’obbligo di legge è di fondamentale importanza sapere anche come la conformità debba essere attestata; per rispondere a tale quesito è necessario fare una triplice distinzione e ciò in relazione al tempo in cui tale attestazione doveva essere effettuata:
dal 31 marzo 2015 (giorno in cui è entrata in vigore la disposizione contenuta nell’articolo 18 del decreto legge 132/14):
o attestazione di conformità apposta all’interno della copia informatica e sottoscrizione digitale del file
o attestazione di conformità apposta su un documento informatico separato contenente HASH e riferimento temporale
modalità queste in ossequio a quanto previsto dal DPCM del 13.11.2014 che ha dettato le regole tecniche previste dall’art. 71 CAD così come invocate dall’art. 22 comma 2 CAD;
dal 27 giugno 2015 (giorno in cui è entrata in vigore la disposizione contenuta nell’art. 19 del decreto legge n. 83/2015 che ha introdotto l’art. 16 undecies nel D.L. 179/12) e fino al giorno 8 gennaio 2016:
attestazione di conformità apposta solo all’interno della copia informatica e sottoscrizione digitale del file;
dal 9 gennaio 2016 (giorno in cui è entrato in vigore il decreto del Ministero della Giustizia del 28 dicembre 2015, voluto dall’art. 16 undecies del D.L. 179/12, che ha introdotto, nelle specifiche tecniche del PCT. l’art. 19 ter contenente le modalità di attestazione della copia informatica su documento informatico separato):
o attestazione di conformità apposta all’interno della copia informatica e sottoscrizione digitale del file
o attestazione di conformità apposta su un documento informatico separato contenente il nome del file e una sintetica descrizione dell’atto di cui si attesta la conformità.
Aver distinto, dal punto di vista temporale, le diverse modalità di attestazione della conformità, sarà utile, nella parte finale de commento, per meglio comprendere come, anche il Tribunale di Milano, nella decisione in commento, sia incorso in errore.
In maniera assolutamente precisa, pur rasentando la pignoleria, il Tribunale di Milano descrive le modifiche normative che hanno portato il processo esecutivo all’attuale impianto fornendo anche considerazioni che, a dire del Collegio giudicante, avrebbero indotto il legislatore ad adottarlo:
“Per evidenti finalità di razionalizzazione del lavoro di cancelleria, il legislatore del 2014 è intervenuto dettando nuove modalità di iscrizione a ruolo della procedura.
Nella prassi giurisprudenziale precedente alla riforma, infatti, avveniva che il personale amministrativo dovesse spendere (soprattutto, ma non solo, con riferimento alle procedure di espropriazione presso terzi) una non irrilevante parte del proprio tempo di lavoro per procedere alle formalità necessarie alla formazione dei fascicoli relativi a tutti gli atti di pignoramento che gli ufficiali giudiziari depositavano e ciò in rigoroso ordine cronologico, indipendentemente da una qualsiasi richiesta del creditore procedente il quale, avvenuta la notifica dell'atto poteva decidere, per le più diverse ragioni (il pagamento del debito, un accordo con il debitore etc.), di non coltivare la procedura.
Una serie di attività, quindi, sostanzialmente superflue che determinavano solo un inutile dispendio di energie lavorative.
Il legislatore del 2014, pertanto, per le finalità di cui sopra, è intervenuto sulle modalità di formazione del fascicolo dell'esecuzione, anche coordinando la nuova disciplina con nuove disposizioni sul processo civile telematico.”.  
Fatta questa premessa, il Tribunale di Milano, passa ad affrontare il cuore del problema e quindi la questione posta da parte reclamante, attinente alle conseguenze relative al tardivo deposito degli atti di cui all'art. 557 comma 2 c.p.c. privi di attestazione di conformità e alle questioni inerenti alla declaratoria di inefficacia del pignoramento come stabilito dall'art. 557 comma 3, c.p.c.; è per tale motivo che prende in esame la giurisprudenza che fino a quel momento si è, sul punto formata (Tribunale di Bologna, ordinanza 22.10.2015, Tribunale di Bari, ordinanza 04.05.2016, Tribunale di Caltanissetta, ordinanza 01.06.2016).
A tal proposito evidenzia come:
“la scarna giurisprudenza di merito edita sul punto … ha generalmente affermato come meramente irregolari i depositi di titolo, precetto ed atto di pignoramento privi dell'attestazione di conformità.
I giudici che si sono occupati del tema hanno addotto a fondamento di tali decisioni un triplice ordine di ragioni.
Si è evidenziato, in primo luogo, un dato letterale: vero è che l'art. 557 co. 2 c.p.c. parla di copie conformi, ma l'art. 557 co. 3 c.p.c. sanziona con l'inefficacia del pignoramento il mero tardivo deposito di "copie" non ulteriormente qualificate.
Dal punto di vista sistematico si è poi affermato che l'art. 22 co. 3 C.A.D. equipara l'efficacia probatoria delle copie per immagine su supporto informatico ai documenti originali formati in origine su supporto analogico, se tali copie non sono disconosciute.
In fine, dal punto di vista teleologico, il deposito di atti non attestati di conformità sarebbe comunque idoneo al raggiungimento dello scopo”.
Il Collegio milanese non condivide questi orientamenti osservando, tra l’altro, che le copie di cui parla l'articolo 557, comma 3, c.p.c. sono sicuramente le copie conformi di cui all'art. 557 comma 2 e non le mere copie dei medesimi atti e che l'articolo 16 bis comma 2 D.L. n. 179 del 2012 nel testo risultante a seguito delle modifiche introdotte con D.L. n. 132 del 2014 precisa che con modalità telematiche siano depositate le copie conformi degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma e 557, secondo comma, del codice di procedura civile e ancora che l'articolo 159 ter disposizioni att. c.p.c. (introdotto con il D.L. 83/2015 convertito in legge 132/2015) prevede che nell'ipotesi in cui l'iscrizione a ruolo del processo esecutivo avvenga su istanza del debitore, il creditore debba comunque depositare copie conformi degli atti nei termini di cui agli artt. 518, 543 e 557.
Il Tribunale procede nella propria disamina rilevando come:
 “Il creditore, quindi, non deve limitarsi a depositare una copia degli atti richiamati dal disposto di cui all'art. 557 co. 2, ma deve depositare una copia conforme di tali atti … originariamente doveva essere depositato l'originale del titolo che poteva essere sostituito con copia autentica dello stesso a norma dell'art. 488, co. 2, c.p.c.
La questione della conformità del titolo all'originale è strettamente connessa al possesso del titolo esecutivo quale presupposto processuale dell'azione esecutiva.
Ove il creditore difettasse del possesso del titolo, infatti, l'ufficiale giudiziario non potrebbe eseguire il pignoramento. Nel corso della procedura, poi, la perdita del possesso del titolo determina rilevanti conseguenze in quanto lascia presumere o che il credito incorporato nel titolo sia stato ceduto (v. ad es. art. 1262 c.c.) o che sia stato pagato (v. ad es. art. 1199 c.c.). Per tale ragione, in mancanza dell'esibizione del titolo in originale, il giudice dell'esecuzione non potrebbe compiere l'atto esecutivo richiesto dal creditore sprovvisto del possesso materiale del titolo.
L'attestazione di conformità, in tale prospettiva, non costituisce una mera formalità in quanto il difensore del creditore, per potere attestare che la copia è conforme all'originale, deve avere avanti a sé l'originale da collazionare con la copia. In altri termini, deve avere il possesso del titolo.
In mancanza del deposito dell'attestazione di conformità, pertanto, ciò che il giudice dell'esecuzione non è messo in grado di conoscere è se il creditore abbia o meno il possesso del titolo o sia o meno legittimato all'esercizio del diritto incorporato nel titolo …Tale questione e cioè il difetto di possesso del titolo … oggi è rilevabile d'ufficio e sanzionata con l'inefficacia del pignoramento compiuto.
La tesi del raggiungimento dello scopo dell'atto, allora, non risulta razionalmente perseguibile.
Innanzitutto deve rilevarsi che la teorica relativa al raggiungimento dello scopo dell'atto attiene alla categoria della nullità e non dell'inefficacia dell'atto per il suo mancato tempestivo deposito ...... se di scopo della norma (ma non dell'atto) si vuole parlare, allora, non vi è che da concludere nel senso per cui il novellato disposto di cui all'art. 557, co. 3. c.p.c. intende sanzionare il negligente comportamento della parte processuale che, pur potendo mettere l'ufficio dell'esecuzione in grado di svolgere ordinatamente e tempestivamente il proprio compito, vi frapponga un ostacolo, mancando di depositare agli atti telematici un documento equipollente agli originali a sue mani (di cui cioè abbia il possesso)”.
Nel reclamo, inoltre, il creditore afferma che vi sarebbero state incertezze in ordine alle modalità di attestazione della conformità degli atti in mancanza delle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi automatizzati del Ministero della giustizia.
Il Tribunale di Milano replica così a quanto dal creditore affermato:
“la deduzione è inconferente in quanto le specifiche tecniche richiamate dal creditore sono quelle previste a seguito del D.L. n. 83 del 2015 convertito in L. n. 132 del 2015 dall'art. 16 (decies e) undecies del D.L. n. 179 del 2012 convertito in L. n. 221 del 2012, mentre, come detto, il potere di attestazione della conformità degli atti di cui all'art. 557, co. 2. c.p.c. è previsto dall'art. 16 bis del D.L. n. 179 del 2012 convertito in L. n. 221 del 2012, come modificato con D.L. n. 132 del 2014 convertito in L. n. 162 del 2014 e per l'esercizio di tale potere non era previsto alcun rimando a normative di natura tecnica.”.
Ma, tale ultima affermazione del Tribunale di Milano non è assolutamente condivisibile e, il lettore più attento, ne avrà già compreso il motivo considerando che lo stesso si evince dalla disamina, fatta in premessa, relativa alla triplice distinzione delle modalità con cui doveva essere attestata la conformità in relazione al tempo in cui la stessa doveva essere effettuata.
 Infatti, se è vero che “…il potere di attestazione della conformità degli atti di cui all'art. 557, co. 2. c.p.c. è previsto dall'art. 16 bis del D.L. n. 179 del 2012 convertito in L. n. 221 del 2012, come modificato con D.L. n. 132 del 2014 convertito in L. n. 162 del 2014…” non è altrettanto vero che “ per l'esercizio di tale potere non era previsto alcun rimando a normative di natura tecnica.”.
Deve infatti considerarsi che, nel caso di specie, l’iscrizione a ruolo del pignoramento è avvenuta il 1 aprile del 2015 e, così come meglio sopra precisato, dal 31 marzo 2015(giorno in cui è entrata in vigore la disposizione contenuta nell’articolo 18 del decreto legge 132/14)  e fini al 26 giugno 2015 (giorno in cui è entrato i vigore il D.L. 83/15) le modalità tecniche, per attestare la conformità delle copie informatiche, c’erano ed erano quelle previste dall’art. 71 CAD, al quale rinviava l’art. 22 comma 2 CAD e contenute nel DPCM del 13.11.2014.