Archivio News

Mediazione demandata, quando la domanda inviata a mezzo posta è tempestiva?

  Pubblicato il 23 Set 2016  12:54
Tribunale, Firenze, sez. III civile, sentenza 14/09/2016
Ai fini della tempestività della “presentazione” della domanda di mediazione disposta dal giudice, si deve avere in ogni caso riguardo non alla data di deposito della domanda di mediazione presso l’Organismo adito, bensì a quella, in caso di utilizzo della posta raccomandata, di invio della medesima.
Nell’ambito di un giudizio civile (nella specie la banca attrice aveva agito chiedendo, in via principale, la revoca ex art. 2901 c.c. di una compravendita immobiliare intercorsa tra i convenuti in quanto pregiudizievole delle sue ragioni creditorie e, in subordine, l’accertamento della simulazione assoluta di tale atto dispositivo) il giudice disponeva l’esperimento del procedimento di mediazione (art. 5, comma 2, d.lgs. n. 28 del 2010).
L’incombente non aveva esito positivo.
In particolare:
in data 25.11.2014 veniva disposto l’invio delle parti in mediazione, con assegnazione di termine ex lege di 15 giorni per la proposizione del relativo procedimento;
la domanda di mediazione veniva inviata per posta raccomandata il 5.12.2014(quindi, entro la scadenza del termine di 15 giorni);
la domanda di mediazione risultava pervenuta (quindi depositata) in data17.12.2014 (quindi, dopo la scadenza del suddetto termine).
Pertanto, per quanto qui rileva, i convenuti chiedevano dichiararsi l’improcedibilità per tardività dell’avvio del procedimento di mediazione.
Come noto, infatti, il richiamato art. 5, comma 2, dispone, in caso di mediazione disposta dal Giudice:
che l’esperimento della mediazione “è condizione di procedibilità della domanda giudiziale”;
che il Giudice assegna termine di quindici giorni “per la presentazione della domanda di mediazione”.
Al riguardo, la pronuncia in commento afferma quanto segue:
il mancato esperimento della mediazione vizia irrimediabilmente il processo, impedendo l’emanazione di sentenza di merito;
l’avvio tardivo del procedimento di mediazione inficia l’intera procedura e non è idoneo a ritenere assolta la condizione di procedibilità.
Ciò posto, il Giudice afferma che ai fini della tempestività della “presentazione” della domanda di mediazione, si deve avere in ogni caso riguardo non alla data di deposito della domanda di mediazione presso l’Organismo adito, bensì a quella, incaso di utilizzo della posta raccomandata, di invio della medesima.
Ciò sulla base delle argomentazioni che seguono:
per l’innegabile collegamento ed interdipendenza tra mediazione e processo sotto il profilo della procedibilità della domanda, al procedimento di mediazione risulta applicabile, eventualmente in via analogica, la disciplina del processo;
in coerenza con la giurisprudenza di legittimità[1], l’art. 5 d.lgs. 28/2010, nella misura in cui prevede un termine per l’avvio della mediazione, va interpretato nel senso che ai fini della tempestività dell’incombente debba aversi riguardo alla data di invio della relativa domanda e non dalla sua ricezione e deposito da parte dell’ente destinatario;
diversamente argomentando, si avrebbe un onere eccessivamente gravoso a carico della parte interessata ad attivare il procedimento, in considerazione:
della non eccessiva durata del termine previsto dalla legge per tale incombente (15 gg);
della non imputabilità dei ritardi inerenti la trasmissione a mezzo posta e della stessa formalità di deposito;
l’art. 5, comma 2, cit., utilizza il termine atecnico “presentazione” (e non “deposito): il termine in questione non è quindi finalizzato a consentire il deposito della domanda di mediazione, bensì, esclusivamente la sua “presentazione” all’organismo di mediazione;
non appare decisivo, in senso contrario, il disposto di cui all’art. 4, comma 1,d.lgs. n. 28 del 2010 in quanto l’espresso riferimento al “deposito” è connesso al tema della presentazione di più domande di mediazione[2];
non può ritenersi irrituale l’invio in posta raccomandata della domanda di mediazione;
non vi sono motivi per ritenere che, ove la parte si avvalga dell’invio in posta raccomandata della domanda di mediazione, la stessa dovrebbe accollarsi ilrischio di eventuali ritardi imputabili all’agente postale;
eccessivamente formalistica, quindi, appare la diversa soluzione adottata solo da isolato precedente di merito[3].
Pertanto, in applicazione del principio espresso e delle argomentazioni qui riportate, poiché nella fattispecie concreta la domanda di mediazione era stata inviata per posta raccomandata in data  5.12.2014, e quindi certamente entro la scadenza del termine assegnato, il giudice conclude per la tempestività dell’adempimento.