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Mediazione delegata: quali conseguenze se non è stata attivata nei termini?

  Pubblicato il 08 Gen 2016  09:25
La pronuncia in commento affronta la questione relativa agli effetti derivanti dalla mancata osservanza del termine per promuovere il procedimento di mediazione disposto dal giudice.
Come noto, a norma dell’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 28/2010, così come riformato nel 2013, il giudice, “valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale”. Così disposto l’invio in mediazione, il giudice “assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione”.
La soluzione fornita dalla pronuncia in commento alla questione in discorso è che la mancata attivazione del procedimento di mediazione entro detto termine (e dunque la tardiva proposizione del procedimento) comporta l’improcedibilità della domanda.
Ciò in quanto, osserva il Giudice, il termine di 15 giorni previsto ex lege è perentorio, non potendosi sostenere che, in difetto di legale espressa previsione in tal senso, il termine in questione sarebbe di natura solo ordinatoria.
Al riguardo, la sentenza in commento richiama il principio giurisprudenziale secondo cui il carattere della perentorietà del termine può desumersi, anche in via interpretativa, tutte le volte che, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, lo stesso debba essere rigorosamente osservato (in questo senso Cass. n. 14624/00, 4530/04).
Da ciò il Giudice fa discendere la considerazione secondo cui l’implicita natura perentoria del termine in parola “si evince dalla stessa gravità della sanzione prevista, l’improcedibilità della domanda giudiziale”: apparirebbe assai strano, argomenta il Giudice al riguardo, “che il legislatore, da un lato, abbia previsto la sanzione dell’improcedibilità per mancato esperimento della mediazione, prevedendo altresì che la stessa debba essere attivata entro il termine di 15 gg, dall’altro, abbia voluto negare ogni rilevanza al mancato rispetto del suddetto termine”.    
A tali considerazioni, la sentenza in commento aggiunge quanto segue.
Conseguenze del mancato rispetto di termini ordinatori processuali.
In armonia con la prevalente giurisprudenza in materia di conseguenze del mancato rispetto di termini ordinatori processuali (Cass. n. 589/2015, n. 4448/13, n. 4877/05, n. 1064/05 e 3340/97), anche a ritenere di natura ordinatoria e non perentoria il termine in discorso, la mancata tempestiva proposizione dell’istanza di proroga comporta inevitabilmente la decadenza dalla relativa facoltà processuale.
Meccanismo di sanatoria previsto in caso di mancato esperimento della mediazione c.d. obbligatoria ante causam.
L’art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28/2010, così come riformato nel 2013, prevede – in caso di mancata attivazione della mediazione nei casi in cui è prevista l’obbligatorietà del previo esperimento del relativo procedimento quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale – il meccanismo di sanatoria secondo cui il giudice, ove rilevi (su eccezione di parte o d’ufficio, non oltre la prima udienza), che la mediazione non è stata esperita, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della relativa domanda.
Tale meccanismo di sanatoria, osserva la pronuncia in commento, non può essere applicato in via analogica alla tardiva proposizione della mediazione disposta dal giudice, considerata la natura speciale della relativa disciplina, nonché l’espressa sanzione di improcedibilità prevista in caso di inottemperanza.
Pertanto, conclude il Giudice sul punto, “non appare ragionevole ammettere che, in caso di mancato esperimento e/o esperimento tardivo della mediazione disposta dal giudice, sia consentito alle medesime di sanare la propria inerzia mediante la concessione di nuovo apposito termine” (anche considerando che con la previsione della sanatoria prevista in caso di violazione dell’obbligatorio esperimento della mediazione ante causam il legislatore ha voluto “evitare l’applicazione della grave sanzione dell’improcedibilità per omissione che poteva essere frutto di mancata conoscenza dell’obbligo normativo”).
Dunque, il mancato esperimento della mediazione disposta dal giudice ai sensi dell’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 28/2010, comporta immediatamente, e quindi senza possibilità di sanatoria, l’improcedibilità della domanda.
Deve pertanto concludersi che la conseguenza della mediazione disposta dal giudice tardivamente attivata è la sanzione della improcedibilità della domanda giudiziale.
Nella fattispecie in analisi, nel termine concesso dal Giudice nessuna delle parti aveva attivato la mediazione, attivata solo successivamente, quindi quando il termine ex lege assegnato era già (ampiamente) scaduto. Detta successiva attivazione risulta quindi, ad avviso della sentenza in commento, irrilevante e tardiva, con la conseguente pronuncia di improcedibilità della domanda giudiziale.
 
Fonte: www.altalex.com