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La scissione dell'efficacia della notifica PEC non si applica se eseguita dopo le ore 21

  Pubblicato il 22 Lug 2016  11:41
Cassazione penale, sez. VI, sentenza 03/03/2016 n° 8886
Secondo la sentenza n. 8886/2016, l’art. 16-septies D.L. 179/2012 non consente l’applicabilità del principio della scissione dell’efficacia della notifica per il notificante e per il destinatario solo ove la notifica sia stata eseguita dopo le ore 21 e la stessa deve considerarsi perfezionata alle ore 7 del giorno successivo.
La Corte di Cassazione Sezione Lavoro, con la sentenza n. 8886/2016 pubblicata il 4 maggio 2016 afferma un principio in tema di notifiche effettuate tramite PEC ai sensi della L. 53/94, relativo all’interpretazione dell’articolo 16-septies del decreto legge n. 179/2012 (introdotto dalla legge 114/14 di conversione del DL 90/14), il quale dispone che:
Decreto Legge 179/2012
Art. 16-septiesTempo delle notificazioni con modalità telematiche
1. La disposizione dell'articolo 147 del codice di procedura civile si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo.
Con l’introduzione dell’articolo 16-septies è evidente come il legislatore abbia voluto uniformare il regime delle notifiche telematiche a quanto disposto dall’art. 147 c.p.c.
Ciò posto appare altresì evidente che, anche per le notifiche telematiche, considerate, quindi, dal legislatore alla stessa stregua delle tradizionali notifiche cartacee, debba logicamente trovare applicazione la scissione dell’efficacia della notifica per il notificante e per il destinatario, già riconosciuta e affermata dalla Suprema Corte di Cassazione, per le notifiche tradizionali, sin dal 2004 con le decisioni n. 6402/2004 e n. 15081/2004 secondo le quali "…la notifica si deve considerare effettuata dal notificante al momento dell'affidamento del plico alle poste…" e, ancora prima affermata, per le notifiche effettuate tramite ufficiale giudiziario, dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 477 del 26 novembre 2002, nn. 28 e 97 del 2004 e n. 154 del 2005 a seguito delle quali la giurisprudenza ha esteso il principio a forme di notificazione diverse da quella a mezzo del servizio postale (cfr. Cassazione Sezioni Unite 26 luglio 2004 n. 13970 e 4 maggio 2006 n. 10216).
In particolare la Cassazione, con la sentenza del 4 maggio 2006, n. 10216, aveva già affermato che “…il giudice delle leggi già con la sentenza 69/1994, relativa alla disciplina delle notifiche all’estero, aveva avuto modo di affermare che, ai sensi degli articoli 3 e 24 della Costituzione, le garanzie di conoscibilità dell’atto da parte del destinatario della notificazione debbono coordinarsi con l’interesse del notificante a non vedersi addebitare l’esito intempestivo del procedimento notificatorio per la parte sottratta alla sua disponibilità. Questo principio, confermato dalla successiva sentenza 358/96, è stato ulteriormente ribadito dalla sentenza 477/02 – che ne ha espressamente sottolineato la “portata generale” – ed ha trovato, in ulteriore prosieguo, applicazione nelle più recenti sentenze 28 e 97/2004 e 154/05. Per effetto di tali pronunzie risulta così ormai presente nell’ordinamento processuale civile, tra le norme generali sulle notificazioni degli atti, il principio secondo il quale – relativamente alla funzione che sul piano processuale, cioè come atto della sequenza del processo, la notificazione è destinata a svolgere per il notificante – il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il medesimo deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario. Con la conseguenza, che, alla luce di tale principio, le norme in tema di notificazioni di atti processuali vanno interpretate, senza necessità di ulteriori interventi da parte del giudice delle leggi, nel senso (costituzionalmente, appunto, adeguato) che la notificazione si perfeziona nei confronti del notificante al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario.”.
Da ultimo, con una ulteriore decisione, la Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 24822 del 9 dicembre 2015 ha ribadito l’operatività della scissione dell’efficacia della notifica per il notificante e per il destinatario.
La Suprema Corte, con la decisione in commento, afferma, attenendosi al contenuto dell’articolo 16-septies DL 179/12, che lo stesso non consente “…la scissione tra il momento di perfezionamento della notifica per il notificante ed il tempo di perfezionamento della notifica per il destinatario espressamente disposta, invece, ad altri fini dal precedente articolo 16 quater ...”.
E’ fuor di dubbio che gli articoli 16-septies e 16-quater del DL 179/12 debbano essere coordinati tra loro essendo entrambe le disposizioni emanate per completare la disciplina delle notifiche in proprio tramite PEC; l’articolo 16-quater DL 179/12 altro non fa che ribadire, confermare ed applicare, anche alle notifiche effettuate dal difensore tramite PEC ai sensi della legge n. 53/94, quanto già dedotto dalla Corte Costituzionale e dalla Cassazione in tema di notifiche se è vero come è vero che la citata norma così recita:
Decreto Legge 179/2012
Art. 16-quaterModifiche alla legge 21 gennaio 1994, n. 53
3. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
Tale norma, nell’inserire l’articolo 3 bis nella legge 53/94, ha quindi disposto che anche per le notifiche effettuate dall’avvocato tramite PEC, debba ritenersi operativa la scissione dell’efficacia della notifica per il notificante e per il destinatario: per il primo, il notificante, la notifica deve intendersi perfezionata nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione, mentre per il secondo, il destinatario, la notifica deve intendersi perfezionata nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione.
Esempio pratico:
1) notifica eseguita tramite PEC alle 20.55 del giorno di scadenza
2) la ricevuta di accettazione arriva alle ore 20.58
3) la ricevuta di consegna arriva alle ore 21.01
4) la notifica, per il notificante, deve comunque intendersi perfezionata nel giorno di scadenza dovendosi applicare il principio della scissione dell’efficacia della notifica per chi effettua la notifica e per chi la riceve stabilito, in generale dalla Corte Costituzionale e, da ultimo, dalla Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 24822 del 9 dicembre 2015 e, in particolare, per le notifiche tramite PEC, dall’art. 3 bis comma 3 della L. 53/94 così come introdotto dall’art. 16 quater del DL 179/12.
5) essendosi la notifica perfezionata per il notificante, ove non vi sia costituzione del convenuto, il Giudice dovrà (dovrebbe) disporre la rinnovazione della notifica.
Ciò premesso, l’art. 16-septies DL 179/12, così come affermato dal Collegio, non consente l’applicabilità del principio della scissione dell’efficacia della notifica per il notificante e per il destinatario solo ove la notifica sia stata eseguita dopo le ore 21 (PEC inviata dal notificante dopo le ore 21.00 o ricevuta di accettazione pervenuta, al notificante, dopo le ore 21.00) e la stessa, in siffatta ipotesi, deve considerarsi perfezionata alle ore 7 del giorno successivo; ma ciò non fa altro che confermare, in tutte le altre ipotesi diverse da quella indicata dall’articolo 16-septies DL 179/12, l’applicabilità del principio della scissione dell’efficacia della notifica per il notificante e per il destinatario anche alle notifiche effettuate tramite PEC ex L. 53/94, proprio in applicazione del principio stabilito, in generale dalla Corte Costituzionale e, da ultimo, dalla Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 24822 del 9 dicembre 2015 e, in particolare, per le notifiche tramite PEC, come già detto, dall’art. 3 bis comma 3 della L. 53/94 così come introdotto dall’articolo 16 quater del DL 179/12.