Archivio News

Indennità di accompagnamento va riconosciuta anche per patologie neurologiche

  Pubblicato il 30 Giu 2016  12:27
Cassazione Civile, sez. lavoro, ordinanza 15/03/2016 n° 5032
La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 5032 del 15 marzo 2016 ha ribadito che il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento deve essere determinato in considerazione della capacità dell'assistito di compiere gli elementari atti giornalieri, da intendersi non solo in senso fisico, ma altresì come salvaguardia della condizione psico-fisica del soggetto.
Il predetto orientamento trae origine da una controversia avente ad oggetto il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, affermato dalla Corte d'Appello di Catania da un momento successivo rispetto a quello richiesto, pur nella consapevolezza della precedente affezione del ricorrente a gravi patologie neurologiche.
La Cassazione sostiene invero, che la Corte abbia trascurato del tutto di considerare le peculiarità comportamentali dell'assistito, limitandosi alla verifica dell' idoneità del soggetto ad eseguire in senso materiale gli atti della vita quotidiana, contravvenendo così ad assodati principi già affermati.
La Cass. Civ. n. 13363 del 2003 aveva infatti, già sancito, che la richiesta di riconoscimento dell'indennità di accompagnamento non debba parametrarsi solo al numero degli elementari atti giornalieri compiuti, ma soprattutto alle loro ricadute, nell'ambito delle quali assume rilievo, non certo trascurabile, l'incidenza sulla salute del malato, nonché la salvaguardia della sua “dignità” come persona.
La Corte d'Appello non avendo dunque raccordato lo stato dell'assistito alle condizioni reali dello stesso, è incorsa in un vizio di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione della Sentenza in sé.
La mancanza di motivazione si ha difatti, ogni qualvolta la motivazione manchi del tutto, oppure qualora le argomentazioni siano scolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè da riconoscerla come giustificazione del decisum.
Per questa ragione la sentenza impugnata è cassata, rinviando alla medesima Corte di Appello per il proseguo.