La scrittura privata redatta contestualmente alla separazione consensuale omologata, in cui si trasfondono alcune condizioni della separazione, deve essere considerata autonomo rispetto alle successive modifiche delle condizioni di separazione.
L’accordo contenuto nella scrittura privata stipulata dai coniugi, con cui uno dei genitori si obbliga a versare somme di denaro in favore del figlio, è qualificabile come contratto a favore di terzo, e il beneficiario può agire in giudizio per l’adempimento iure proprio.
Il tribunale di Milano, sez. IX ordinanza del 28 gennaio 2016, ha chiarito quale sia la natura giuridica dell’accordo concluso tra i coniugi mediante scrittura privata in occasione della loro separazione personale, contenente pattuizioni in favore della figlia.
Contestualmente agli accordi di omologa, i coniugi avevano redatto una scrittura privata in cui il marito si impegnava a non vendere la licenza del taxi fino alla maggiore età della figlia, e comunque a trasferire alla stessa il 50% del ricavato della cessione a titolo oneroso della sua licenza.
La vendita era avvenuta e il padre era rimasto inadempiente.
Con atto di citazione, la figlia maggiorenne chiamava in giudizio il padre, allegando l’intervenuta vendita della licenza del taxi e chiedendo la corresponsione della metà del corrispettivo, come da scrittura privata stipulata dai genitori.
Quanto alla validità di questo tipo di accordo, il tribunale milanese ricorda che al di là di un contenuto necessario dell’accordo separativo (responsabilità genitoriale e doveri di solidarietà e assistenza), le parti sono libere di regolare gli altri aspetti di contenuto patrimoniale.
Queste clausole obbligatorie presentano una loro “individualità”, in quanto espressioni della libera autonomia contrattuale delle parti, realizzando veri e propri contratti atipici, con particolari presupposti e finalità, non riconducibili né al modello delle convenzioni matrimoniali né a quello della donazione, ma diretti comunque a realizzare interessi meritevoli di tutela ai sensi dell’art. 1322 c.c. (Cass. Civ. n. 18066 del 2014).
Avendo natura sostanzialmente negoziale, è possibile modificare o integrare tali accordi con patti contestuali o successivi.
Infatti, secondo la giurisprudenza ormai ventennale della Cassazione, le modificazioni pattuite dai coniugi successivamente o contestualmente all’accordo di separazione, trovano fondamento nell'art. 1322 c.c., e devono ritenersi valide ed efficaci (Trib. Milano, sez. IX decreto 16 settembre 2015), a prescindere dai presupposti di legge che legittimano la modifica delle condizioni di separazione ex artt. 710 e 711 c.p.c., salvo che si tratti di diritti inderogabili di cui all'art. 160 c.c. (ex multis, Cass. 11 giugno 1998, n. 5829).
Nel caso specifico, la scrittura privata contenente l’accordo a latere della separazione, ripeteva il contenuto delle condizioni omologate e pertanto il contratto ha, in questo caso, lo scopo di dare all’accordo una veste formale autonoma e distinta rispetto alla separazione consensuale, al fine di creare una “rottura” tra l’accordo sulla licenza del taxi e le vicende relative allo status coniugale.
Così facendo, si legge nella sentenza, la scrittura privata rimane estranea a qualunque successiva vicenda personale delle parti (modifica delle condizioni di separazione, di divorzio, ecc.) salvo espresse modifiche negoziali.
L’accordo può essere qualificato come contratto a favore di terzo ex art. 1411 c.c., di cui beneficiaria è la figlia, che può agire in giudizio autonomamente per chiedere la condanna all’adempimento.
Il Tribunale di Milano ha pertanto condannato il padre a versare alla figlia la metà della somma ricavata dalla vendita della licenza e il pagamento delle spese legali.