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Avvocati: ecco come fatturare con lo split payment

  Pubblicato il 10 Nov 2017  10:44
Lo split payment è un meccanismo di pagamento dell'IVA in forza del quale i soggetti interessati non devono più pagare l'IVA sulle fatture per conto del cliente: le fatture sono emesse nella maniera consueta, quindi applicando l'imposta, ma quest'ultima viene ora versata all'erario direttamente dal cliente.
Da luglio 2017, lo split payment si applica anche agli avvocati e agli altri professionisti.
 
Lo split payment, in ogni caso, non opera sempre ma solo in relazione alle fatture emesse nei confronti di alcuni soggetti, ovverosia quelli compresi in un determinato elenco che, per il 2017, è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 229 del 30 settembre 2016, mentre, a partire dal 2018, sarà quello pubblicato dall'Istat periodicamente entro il 30 settembre dell'anno precedente.
In ogni caso, può dirsi genericamente che le fatture alle quali si applica lo split payment (e che devono riportare necessariamente la dicitura "scissione di pagamento") sono quelle emesse nei confronti di: pubbliche amministrazioni per le quali va emessa la fattura elettronica,società quotate, inserite nell'indice Ftse Mib della borsa italiana,società controllate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dai singoli ministeri e società da queste a loro volta controllate,Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni e società da questi controllate.
Spesso però l'effettiva individuazione dei destinatari è tutt'altro che agevole e, per semplicità, è possibile anche richiedere al cliente un'attestazione con la quale egli dichiari di rientrare tra i soggetti interessati dallo split payment.
- I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate
Sull'ambito soggettivo di applicazione del meccanismo è recentemente intervenuto anche l'Agenzia delle Entrate che, con circolare n. 27/E del 7 novembre 2017 (qui sotto allegate), ha fornito importanti chiarimenti sul punto.
In particolare, per quanto riguarda le Pubbliche Amministrazioni, l'Agenzia ha chiarito che quelle interessate sono tutte quelle iscritte all'Ipa – Indice delle Pubbliche Amministrazioni, eccezion fatta per i gestori di pubblici servizi.
Le società che rientrano nella scissione dei pagamenti, invece, sono tutte quelle controllate da Pubbliche Amministrazioni centrali o locali o quotate e inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana, il cui elenco è pubblicato dal Dipartimento delle Finanze.
- Ambito oggettivo di applicazione
A partire da luglio 2017, anche l'ambito oggettivo di applicazione della scissione dei pagamenti si è esteso, comprendendo anche i compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di acconto o d'imposta sul reddito.
In ogni caso, alle operazioni riconducibili nello split payment non si applicano le disposizioni concernenti la liquidazione dell'IVA secondo la contabilità di cassa né il meccanismo trova applicazione per determinate operazioni, come ad esempio quelle effettuate da fornitori nell'ambito di regimi IVA c.d. speciali (che non prevedono l'evidenza dell'imposta in fattura e che ne dispongono l'assolvimento secondo regole proprie), quelle rese da fornitori che applicano regimi speciali che prevedono l'addebito dell'imposta in fattura, ma sono caratterizzati da un particolare meccanismo forfetario di determinazione della detrazione spettante o, infine, quelle certificate dal fornitore mediante rilascio della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale o non fiscale.
Esigibilità dell'imposta
Per quanto riguarda l'esigibilità dell'imposta, essa, come regola generale, coincide con il momento del pagamento dei corrispettivi. Tuttavia, resta ferma la possibilità per le pubbliche amministrazioni e le società di anticipare l'esigibilità dell'imposta al momento della ricezione della fattura o della sua registrazione. A tal fine, rileva il comportamento concludente del contribuente.
Si precisa che la registrazione rilevante in caso di esigibilità anticipata deve avvenire prima della liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e, in ogni caso, entro il termine fissato per la presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento allo stesso.
Inoltre, se nelle more della registrazione il corrispettivo viene pagato, non è più possibile riferire l'esigibilità alla registrazione e l'imposta è dovuta con riferimento al momento in cui la fattura è pagata.
Versamenti dell'IVA
Per quanto riguarda, invece, il versamento dell'IVA da parte delle pubbliche amministrazioni e delle società acquirenti di beni e servizi, il relativo adempimento va eseguito entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta è divenuta esigibile, in maniera cumulativa tramite F24 e senza possibilità di compensazione.
In alternativa, è anche possibile fare dei versamenti cumulativi giornalieri per tutte le fatture la cui imposta è divenuta giorno per giorno esigibile o dei versamenti distinti per ciascuna fattura non appena la relativa imposta diviene esigibile. Infine, è possibile anche l'annotazione delle fatture di acquisto sia nel registro degli acquisti di cui all'art. 25 del d.p.r. n. 633/1972 che nel registro di cui agli artt. 23 o 24 del predetto DPR, in modo da far confluire l'imposta dovuta nella liquidazione periodica.
Errori e correzioni
Il meccanismo risulta abbastanza complesso e, almeno sino alla recente emanazione della circolare numero 27/E dell'Agenzia delle Entrate, non era neanche troppo chiaro.
Di conseguenza, in caso di emissione di fatture emesse nei confronti di soggetti cui si applica lo split payment con IVA addebitata erroneamente con il regime ordinaria, non è comunque necessaria alcuna variazione per il periodo dal 1° luglio 2017 alla data di pubblicazione della predetta circolare, con conseguente possibilità di assolvere l'imposta con le modalità ordinarie.
Non è sanzionabile, poi, neanche l'emissione di fatture, entro la data di pubblicazione degli elenchi definitivi, erroneamente in regime di scissione dei pagamenti nei confronti di soggetti non inclusi nei predetti elenchi: in tal caso la PA o la società può ottemperare agli adempimenti per la liquidazione del tributo, dandone evidenza al fornitore.
Se, invece, la fattura irregolare è emessa dopo la pubblicazione della circolare, occorre emettere un'apposita nota di variazione e un nuovo documento contabile corretto o, in alternativa, un'unica nota di variazione che faccia puntuale riferimento alle fatture erroneamente emesse e le integri in maniera tale da segnalare alla P.A. o alla società acquirente il corretto trattamento da riservare all'imposta.