Archivio News

Tabelle millesimali: modificare la destinazione d’uso non ne determina la revisione

  Pubblicato il 22 Nov 2016  10:10
Cassazione Civile, sez. II, sentenza 04/10/2016 n° 19797
 
"Una diversa destinazione d’uso del locale non poteva incidere sull’assetto millesimale, atteso che la individuazione dei valori proporzionali deve avvenire tenendo conto delle caratteristiche obiettive proprie degli immobili e non anche della loro possibile destinazione, determinata essenzialmente da valutazioni di carattere soggettivo”.
A tanto perviene la Suprema Corte con la sentenza che si annota, intervenendo in materia di revisione delle tabelle millesimali ex art. 69 disp. att. c.c. su ricorso di un condomino.
Il condomino proprietario di un magazzino al piano seminterrato, a seguito di copiose infiltrazioni provenienti dal sottosuolo, che lo avevano reso inutilizzabile secondo la sua destinazione, ricorreva al Giudice poiché riteneva che la nuova realtà giustificasse la revisione delle tabelle millesimali, con conseguente modifica del rapporto proporzionale dei vari piani del condominio ex. Art. 69 disp. att. c.c..
Il Giudice adito rigettava la domanda, avendo rilevato che “non era mai venuta meno la destinazione commerciale della porzione in questione, e che le lamentate infiltrazioni […] non avevano inciso sulle caratteristiche strutturali del locale, […]”.
Avverso detta sentenza l’attore proponeva appello eccependo che fosse accertato che le tabelle erano affette da errore e che fosse dichiarato che i valori fossero riveduti e modificati ai sensi di legge.
La Corte di Appello di Ancona, richiamando i principi enunciati dalla giurisprudenza in materia di revisione delle tabelle millesimali, rigettava il gravame rilevando che “nella specie non era riscontrabile la presenza di errori obiettivamente verificabili”, […] e che doveva altresì escludersi che una diversa destinazione d’uso del locale potesse incidere sull’assetto millesimale, […]”.
L’appellante ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza.
La formazione e revisione delle tabelle millesimali sono disciplinati dagli artt. 68 e 69 delle disposizioni d’attuazione del codice civile. In particolare, la richiesta di revisione può essere avanzata anche nell’interesse di un singolo condomino, qualora vengano riscontrati degli errori.
Con la legge di modifica della disciplina in materia di condominio – L. 220/2012 – il legislatore non ha variato la formulazione del n. 1) del primo comma dell’art. 69 disp. att.. Resta in capo al giudice adito l’accertamento della legittimità della richiesta del condomino ricorrente.
Al contrario, importante modifica è stata apportata al successivo n. 2), quantificando nell’alterazione “per più di un quinto il valore proporzionale dell’unità immobiliare”, il limite minimo al di sopra del quale possono essere ritenute mutate le condizioni di una parte dell’edificio. Il nuovo testo si differenzia rispetto alla precedente previsione che giustificava la revisione delle tabelle attraverso una formulazione indeterminata, “è notevolmente alterato” il rapporto originario tra i valori dei singoli piani o porzioni di piano, che aveva creato non poche occasioni di conflittualità in ambito condominiale.   
Gli Ermellini, trattando congiuntamente i primi tre motivi del ricorso, li hanno ritenuti infondati.
Secondo la Corte “[…] i valori delle unità immobiliari di proprietà esclusiva dei singoli condomini e il loro proporzionale ragguaglio in millesimi al valore dell’edificio vanno individuati con riferimento al momento dell’adozione del regolamento, e la tabella che li esprime è soggetta ad emenda solo in relazione ad errori, di fatto e di diritto, attinenti alla determinazione degli elementi necessari al calcolo del valore […] ovvero a circostanze sopravvenute […] che incidano in modo rilevante sull’originaria proporzione dei valori. […], non comportano la revisione o la modifica di tali tabelle né gli errori nella determinazione del valore, che non siano indotti da quelli sugli elementi necessari al suo calcolo, né i mutamenti successivi dei criteri di stima […].”
“Gli errori rilevanti ai fini della revisione delle tabelle […], devono essere obiettivamente verificabili (ad es.: divergenze di estensione della superficie, di piano e simili), […], esclusa la rilevanza dei criteri soggettivi […].
Per la Suprema Corte, con la pronuncia in commento, è da escludere l’incidenza della modifica della destinazione d’uso, ai fini della revisione delle tabelle, atteso che essa “non poteva incidere sull’assetto millesimale, atteso che la individuazione dei valori proporzionali deve avvenire tenendo conto delle caratteristiche obiettive proprie degli immobili e non anche della loro possibile destinazione, determinata essenzialmente da valutazioni di carattere soggettivo”.
Vengono riaffermati quei principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità che, già in passato, ha affermato come si renda necessario tener conto “di tutti gli elementi oggettivi” in presenza di richiesta di revisione o modifica delle tabelle millesimali, come anche in occasione della prima caratura (ex plurimis: Cass. n. 21950/2013, Cass. n. 7300/2010).
Ritenuti, quindi, infondati i motivi addotti dal ricorrente, La Corte rigetta il ricorso.