In particolare, quindi, le conseguenze di cui alla citata disposizione operano anche nel caso in cui la parte presente al primo incontro, esprimendosi negativamente sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione:
non espliciti le ragioni di tale diniego;
adduca motivazioni ingiustificate.
Ciò, spiega il Giudice, in quanto, laddove il citato art. 8 parla di “mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione”, esso deve intendersi riferito “non soltanto al primo incontro (che non è altro che un segmento della intera procedura), ma anche ad ogni ulteriore fase del procedimento, ivi inclusa – in primis – quella che dà inizio alle sessioni di mediazione effettiva”.
Le ragioni
Tale tesi poggia sul seguente percorso argomentativo:
alle parti non può essere riconosciuto un potere di veto assoluto ed incondizionato sulla possibilità di dare seguito alla procedura di mediazione;
ciò, difatti, comporterebbe il rischio di legittimare condotte delle parti tese ad aggirare l’applicazione effettiva della normativa in materia di mediazione;
con la conseguenza che verrebbe frustrata la finalità stessa dell’istituto;
pertanto, sono da considerarsi illegittime tutte quelle condotte contrarie alla ratio legis della mediazione e poste in essere dalle parti al solo scopo di eludere il dettato normativo;
Da ciò consegue che, al termine del primo incontro:
quando il rifiuto ingiustificato di dare seguito al procedimento di mediazione viene opposto dalla parte attrice/istante in mediazione, la condizione di procedibilità di cui all’art. 5, D.Lgs. n. 28/10 non può considerarsi soddisfatta;
quando detto rifiuto viene formulato, oltreché dalla parte attrice/istante, anche o soltanto dalla parte convenuta/invitata in mediazione, sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 4-bis, D.Lgs. cit. (irrogazione della sanzione pecuniaria ivi stabilita e fattore da cui desumere argomenti di prova, ai sensi dell’art. 116, secondo comma, c.p.c.).
Ciò posto, l’ordinanza in commento precisa che il rifiuto deve considerarsi non giustificato nei seguenti casi:
mancanza di qualsiasi dichiarazione della parte sulla ragione del diniego a proseguire il procedimento di mediazione;
motivazioni inconsistenti o non pertinenti rispetto al merito della controversia.
La verbalizzazione del mediatore
Alla luce di quanto esposto, il mediatore, nel caso in cui la parte neghi consenso alla prosecuzione del procedimento, è tenuto, quanto alle relative ragioni, a precisare:
se la parte si è opposta alla verbalizzazione dei motivi del rifiuto;
se, anche all’esito della eventuale sollecitazione da parte del mediatore medesimo, la parte non ha inteso esplicitare le ragioni del proprio dissenso.
In caso contrario, non potendo il giudice apprezzare le ragioni che hanno indotto la parte ad interrompere il tentativo di mediazione al primo incontro, il rifiuto deve considerarsi non giustificato, scattando quindi le conseguenze, anche sanzionatorie, di cui all’art. 8, comma 4-bis in parola.
Caso di specie
Nel caso in questione il giudice disponeva, ai sensi dell’art. 5, secondo comma, delD.L.gs. 4 marzo 2010, n. 28, l’esperimento della procedura di mediazione per la ricerca di una soluzione amichevole della lite. Le parti davano così inizio al procedimento, comparendo – entrambe personalmente e con l’assistenza dei rispettivi difensori – al primo incontro.
La procedura, però, non sortiva esito positivo, dal momento che al primo incontro il mediatore prendeva atto della dichiarazione resa dalla parte invitata di non voler proseguire nella mediazione e dichiarava, di conseguenza, chiuso il procedimento.
Il verbale di mediazione, però, indicava solo che la parte invitata “ha negato il proprio consenso alla prosecuzione del procedimento, ai sensi dell’art. 8, primo comma, del D. Lgs. n. 28/10”, con la conseguenza che appariva preclusa al Giudice ogni valutazione in ordine alla sussistenza di possibili profili di giustificatezza di detto rifiuto.
Dovendosi pertanto il rifiuto considerarsi non giustificato, ne consegue che:
è possibile desumere da detto comportamento preclusivo argomenti di prova exart. 116, secondo comma, c.p.c. nel prosieguo del giudizio;
deve pronunciarsi a carico di tale parte la condanna al versamento, in favore dell’Erario, della somma pari all’importo del contributo unificato dovuto il presente giudizio.
Il giudice procedeva quindi alla irrogazione della sanzione pecuniaria in questione(come conseguenza sanzionatoria della ingiustificata volontà di non prendere parte alla fase del procedimento di mediazione successiva al primo incontro), ritenendo che detta sanzione ben può essere irrogata anche in corso di causa e in un momento temporalmente antecedente rispetto alla pronuncia del provvedimento che definisce il giudizio, non emergendo dalla lettura dell’art. 8, comma 4 bis, D.Lgs. n. 28/10 dati normativi contrari alla propugnata interpretazione.