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Processo telematico, costituzione in giudizio con errato numero di ruolo? Sì alla rimessione in termini

  Pubblicato il 28 Ott 2015  12:47
Con ordinanza 2.10.2015 il Tribunale di Pescara ha disposto la rimessione in termini su istanza di parte, con contestuale declaratoria della tempestività della costituzione in giudizio del convenuto, in un caso in cui la trasmissione degl’atti stata effettuata con erronea indicazione del numero di ruolo della causa.
Parte attrice aveva eccepito la tardività della successiva costituzione, reiterata dalla parte contestualmente all’istanza di rimessione in termini, dopo aver ricevuto, a termine ormai spirato, il messaggio di sistema del rigetto del deposito per errore sul numero di ruolo della causa.
L’eccezione era supportata da un’ordinanza del Tribunale di Torino del 26.8.2014 che in caso analogo riteneva che il deposito "…è stato rifiutato a causa di un'anomalia non risolvibile, di guisa che non vi sono elementi per ritenere che tale rifiuto, e con esso la conseguente decadenza, siano riconducibili a cause estranee alla ricorrente (che peraltro ha dichiarato che il rifiuto sarebbe da addebitare ad un errore nell'indicazione del numero del ruolo generale della causa, dunque imputabile alla ricorrente medesima)".
Il Giudice pescarese ha invece affermato il principio secondo il quale deve tenersi conto della circostanza che il sistema telematico non genera tempestivamente il messaggio di errore (che chiaramente darebbe modo alla parte di rimediare) e che in ogni caso “…qualsiasi operatore di cancelleria, all’atto della ricezione, sarebbe in grado di rilevare immediatamente, incrociando i dati relativi alle parti ed al numero della causa, l’indicazione erronea del numero del fascicolo da parte del depositante e segnalarglielo, sicchè identica capacità si puo’ e si deve pretendere da un sistema telematico.” Con apprezzabile logica pratica dunque il Giudice ha assimilato l’errore sul numero di ruolo a quanto sovente accadeva all’atto del deposito cartaceo senza conseguenze di sorta. Corollario importante del provvedimento appare essere il principio che l’errore materiale sui dati indicati all’atto della trasmissione degl’atti non puo’ essere produttivo di decadenze a carico della parte che ha diritto, in tali ipotesi, alla piena restituzione in termini, in tal modo ponendo riparo ad una delle tante “falle” che il PCT propone ogni giorno.