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Danno biologico: via libera alla tabella unica nazionale in commissione al Senato

  Pubblicato il 13 Giu 2016  10:41
Disegno di legge, Senato della Repubblica, 08/06/2016 n° 2085
Via libera alla tabella unica nazionale per il risarcimento del danno non patrimoniale per le macro-lesioni conseguenti a sinistri stradali.
Nella seduta dell'8 giugno 2016, la Commissione permanente Industria, Commercio e Turismo del Senato ha approvato senza modifiche il testo dell'art. 8 del Disegno di Legge n. 2085, già approvato dalla Camera dei deputati lo scorso 7 ottobre 2015.
La norma approvata, che va a modificare il testo dell'art. 139 del codice delle assicurazioni, demanda ad un futuro D.P.R. da adottare entro 120 giorni la definizione di una tabella unica valida su tutto il territorio nazionale per il risarcimento delle lesioni all'integrità psico-fisica comprese tra 10 e 100 punti.
La tabella unica si applicherà ai sinistri e agli eventi verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore del D.P.R.
La tabella dovrà essere redatta sulla base dei criteri di valutazione del danno non patrimoniale elaborati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità (le cd. "tabelle milanesi"):
per danno biologico si intende "la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito";
la tabella dei valori economici si fonda sul sistema a punto variabile in funzione dell'età e del grado di invalidità;
il valore economico del punto è funzione crescente della percentuale di invalidità e l'incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato cresce in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi;
il valore economico del punto è funzione decrescente dell'età del soggetto, sulla base delle tavole di mortalità elaborate dall'ISTAT, al tasso di rivalutazione pari all'interesse legale.
Nella tabella unica trova spazio anche la componente del danno morale da lesione all'integrità fisica; a tal scopo la quota corrispondente al danno biologico stabilita in applicazione dei criteri di cui sopra sarà aumentata in via percentuale e progressiva per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione complessiva della liquidazione.
Il danno biologico temporaneo inferiore al 100 per cento è determinato in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.
La somma determinata in base alla tabella unica potrà essere aumentata dal giudice fino al 30%, con "equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato", quando la menomazione accertata incida in modo rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati.
In ogni caso, l'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi dell'art. 8 deve intendersi come "esaustivo del risarcimento del danno conseguente alle lesioni fisiche".
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico gli importi della tabella unica saranno aggiornati annualmente in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT.