Archivio News

Concordato: proposta valida se percentuale minima di pagamento è assicurata

  Pubblicato il 20 Set 2016  11:00
Tribunale, Rovigo, decreto 24/08/2016
 
La percentuale minima del 20% di pagamento dei creditori deve essere garantita, altrimenti la proposta concordataria è inammissibile. Così si è pronunciato il Tribunale di Rovigo, riunito in Camera di Consiglio, con il decreto del 1° agosto 2016.
Nella vicenda in oggetto, l’autorità giudiziaria adita, esaminata la proposta concordataria di tipo liquidatorio presentata da un imprenditore,  eccependone l’inammissibilità, aveva fissato l’udienza, ai sensi dell’art. 162 l.f., affinchè tale proposta venisse modificata, conformemente alle censure sollevate. Tuttavia, detta società non ha effettuato la correzione richiesta, limitandosi, invece, ad escludere la prevista finanza esterna, e ad indicare l’ interessamento di un’altra azienda, all’acquisto del compendio immobiliare, senza eliminare gli aspetti di inammissibilità già rilevati dal Tribunale. In effetti, poiché la proposta concordataria si basava sulla vendita di immobili il cui valore è di € 630.000,00, sarebbe bastato l’esito negativo di una sola asta e la conseguente diminuzione del prezzo di vendita, per rendere l’attivo patrimoniale già non sufficiente, ad assicurare il pagamento della percentuale minima dei creditori chirografari.
Orbene, l’art. 160  l.fall., come novellato dal decreto legge 27 giugno 2015, n. 83,  prevede che: “la proposta di concordato deve assicurare il pagamento di almeno il 20% dell’ammontare dei crediti chirografari”; dunque con la reintroduzione della percentuale minima di soddisfazione tra le condizioni di ammissibilità, l’imprenditore è obbligato a garantire il pagamento dei creditori, fornendo almeno una proposta concordataria idonea ad assicurare l’adempimento dell’ obbligazione. Nel caso in oggetto, la mancanza di offerte alla prima asta ha determinato il mancato adempimento dell’onere imposto alla società, essendo l’attestazione sul punto, inidonea a dare la dovuta garanzia  alla proposta concordataria. Inoltre, la mera dichiarazione di intenti depositata dalla società non è sufficiente a garantire l’assunzione dell’obbligazione imprenditoriale, come, invece, la stipulazione di un contratto preliminare o la proposta irrevocabile di acquisto, avrebbero potuto fornire.
Pertanto, in relazione alla previsione impositiva dell’assunzione dell’obbligazione dell’imprenditore di soddisfare i creditori chirografari nella soglia minima del 20%, il Tribunale adìto ha dichiarato inammissibile il ricorso di concordato preventivo, non sussistendo i presupposti delineati dall’art. 160, l. fall., fissando, altresì, l’udienza per la disamina della domanda di fallimento.