Tribunale, Torino, sez. I civile, ordinanza 22/01/2016
E’ questo il principio più rilevante sancito dal Tribunale di Torino con ordinanza depositata il 22/01/2016.
Il caso sottoposto all’esame del Tribunale piemontese ha preso le mosse da un’opposizione a decreto ingiuntivo, laddove l’eccezione proposta dalla convenuta opposta nel conseguente giudizio ha dato modo al Giudice di pronunciarsi nel senso anzidetto.
In particolare la doglianza era stata formulata poiché nell’atto di citazione introduttivo non era riprodotta la sottoscrizione dei difensori, di talchè la controparte aveva chiesto che venisse dichiarata la nullità della citazione per violazione degli artt. 163, comma 4 e 125, comma 1, c.p.c..
Sennonchè l’ordinanza in commento ha disatteso i rilievi della convenuta opposta sottolineando che, siccome il difensore dell’attrice opponente aveva certificato l’autenticità della procura conferitagli, stesa regolarmente in calce all’atto, allora non potevano esserci dubbi sul valore che tale certificazione andava a rivestire anche ai fini della paternità nell’attribuzione al medesimo difensore della citazione stessa.
In altre parole l’atto non poteva considerarsi affetto di nullità in quanto, sulla scorta di quando deciso in casi analoghi dalla Corte di Cassazione (ad esempio Sez. Lav. nn. 6225 del 23/03/2005 e 4617 del 06/03/2004, Sez. Trib. n. 22025 del 22/11/2004 e Sez. I Civ. n. 8042 del 06/04/2006, quest’ultima espressamente menzionata dal Tribunale di Torino), la provenienza dell’atto da parte di quel difensore può essere desunta anche soltanto in base al rilascio, correttamente avvenuto, del mandato, circostanza ampiamente sufficiente per garantire che l’atto in questione promani da patrocinatore validamente autorizzato dall’assistito a rappresentarlo nel correlato procedimento giurisdizionale: il fatto che il difensore avesse certificato, mediante la propria sottoscrizione, l’autenticità della firma del cliente assume infatti anche l’ulteriore valenza di fungere da modalità alternativa, comunque del tutto ammissibile, alla sottoscrizione vera e propria dell’atto, giungendo così a rispettare, seppure per altra ed indiretta via, le disposizioni di cui ai precitati artt. 163, comma 4 e 125, comma 1, c.p.c..
Si noti del resto che l’art. 164 c.p.c., riportante le cause di nullità dell’atto di citazione, non contempla tra di essi l’omissione della sottoscrizione da parte del difensore ragion per cui, essendo l’istituto della nullità in ambito processual-civilistico disciplinato dall’art. 156 c.p.c. il quale testualmente prevede che “1. Non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge. 2. Può tuttavia essere pronunciata quando l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo. 3. La nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”, anche avuto riguardo a tale profilo l’eccezione non poteva accogliersi essendo evidente che, come precisato sopra, era stato raggiunto lo scopo cui era preordinato l’atto stesso ossia la sua riconducibilità al medesimo difensore al quale la parte aveva conferito la procura alle liti.
Aggiungasi che l’attrice opponente si era costituita in giudizio – tramite la stessa difesa - seguendo fedelmente le prescrizioni all’uopo dettate dall’art. 165 c.p.c., facendo in modo così che non potessero residuare dubbi di alcun genere in merito all’inaccoglibilità dell’eccezione sollevata dalla controparte.
Il Tribunale torinese si è altresì soffermato ad esaminare la richiesta di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, richiesta avanzata dalla convenuta ed avversata dell’attrice opponente nonché sulle diverse modalità inerenti alla prosecuzione della causa, posto che mentre la prima ha fatto istanza per la discussione orale della causa ai sensi dell’art. 281-sexies c.p.c., la seconda ha invece chiesto la concessione dei termini di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c..
Ebbene in ordine al primo punto il Giudice ha deciso di concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo in quanto le eccezioni proposte dalla parte attrice opponente gli sono parse generiche ed infondate; sul secondo, applicando letteralmente il comma sesto dell’art. 183 c.p.c. il quale, prevedendo “se richiesto, il Giudice concede alle parti i seguenti termini perentori: …”, impone al Magistrato di dar corso alla richiesta anche qualora, come nel caso in esame, essa sia proveniente persino da uno solo dei litiganti, ha autorizzato le parti a depositare le memorie secondo quanto prescritto dalla disposizione citata.