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Avvocati: in Gazzetta il regolamento sull'esercizio continuativo

  Pubblicato il 11 Apr 2016  12:03
Decreto Ministero, Giustizia 25/02/2016 n° 47, G.U. 07/04/2016
In vigore i nuovi requisiti per l'accertamento dell'esercizio della professione di avvocato.
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2016 il "Regolamento recante disposizioni  per  l'accertamento  dell'esercizio per l'accertamento dell'esercizio della professione" emanato dal Ministero della Giustizia (decreto 25 febbraio 2016, n. 47).
A pena di cancellazione dall'albo l'avvocato dovrà dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:
la titolarità di partita IVA;
la disponibilità di un locale o di un'utenza telefonica per l'esercizio della professione;
di aver trattato almeno cinque affari all'anno;
il possesso di una PEC del consiglio dell'Ordine;
l'adempimento dell'obbligo di formazione continua;
di avere una polizza assicurativa per la professione.
I requisiti - specifica il decreto – dovranno ricorrere congiuntamente.
Il consiglio dell’ordine circondariale, verificherà ogni tre anni che ciascuno degli avvocati iscritti all’albo, eserciti la professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente.
Per i giovani avvocati (quelli più in difficoltà in questo momento) ci sarà un’eccezione: nel decreto è previsto che per i primi cinque anni dalla prima iscrizione all’albo la verifica dei requisiti non sarà svolta.
Quando si accerti la mancanza dei suddetti requisiti, il consiglio dell’ordine circondariale dispone, con delibera, la cancellazione dall’albo, previo invito all’avvocato interessato a presentare eventuali osservazioni entro un termine non inferiore a trenta giorni.
Nei casi in cui un avvocato sia stato cancellato perché senza partita IVA attiva o non abbia in uso il locale o l’utenza telefonica o privo di posta elettronica certificata o di polizza assicurativa o perché non abbia corrisposto i contributi al consiglio dell’ordine o quelli alla Cassa di Previdenza Forense, il regolamento prevede che quest’ultimo abbia il diritto ad essere nuovamente iscritto all’albo qualora dimostri di avere acquisito i predetti requisiti.
Nel caso invece di cancellazione per non aver trattato almeno cinque casi all’anno o per non aver assolto all’obbligo di aggiornamento professionale, l’avvocato non può essere nuovamente iscritto all’albo prima che siano decorsi dodici mesi da quando la delibera di cancellazione è divenuta esecutiva.